Veniamo spesso interpellati per la verifica della conformità catastale e per il controllo della situazione urbanistica di un immobile posto in vendita.
Questo è la conseguenza dell’art. 19 del D.L. 78/2010 e dell’art. 46 del D.P.R. 380/2001, che prevedono la nullità degli atti notarili in caso di dichiarazioni false e mendaci attinenti rispettivamente alla conformità catastale e a quella urbanistica/edilizia.
Da ciò ne deriva che a partire dal 2010 negli atti notarili sono inserite precise dichiarazioni, in capo alla parte venditrice, che attestano la piena conformità tra lo stato di fatto, la planimetria catastale e la situazione urbanistica dell’immobile oggetto del trasferimento, pena, per l’appunto, la nullità dell’atto medesimo.
Facciamo chiarezza:
“stato di fatto”: rappresenta l’immobile così come risulta nella realtà
“planimetria catastale”: l’ultima planimetria in ordine di tempo presente nella banca dati catastale
“situazione urbanistica”: il titolo edilizio dal quale si evinca la situazione attuale dell’immobile (può essere la concessione edilizia/licenza col quale è stato costruito, oppure una successiva variante, o ancora un’autorizzazione successiva per modifiche o manutenzioni straordinarie,…..) e relativo certificato o dichiarazione di agibilità.
La parte venditrice dichiara in atto che questi tre elementi sono conformi tra loro, ovvero uguali.
Difficilmente però chi vende possiede le necessarie competenze per rilasciare tale dichiarazione, e ciò riguarda anche i notai, ai quali spetta il compito di verificare l’identità delle parti, le situazioni ipotecarie e catastali, ai soli fini fiscali.
È il tecnico, incaricato dal venditore, la figura che ha le competenze specifiche per questo tipo di attività, e che può quindi verificare ed eventualmente rilasciare una dichiarazione che attesti la conformità fra lo stato di fatto dell’immobile, la planimetria catastale e la situazione urbanistica.
Approfondiremo i vari passaggi e le varie problematiche nei nostri prossimi appunti.
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