Il catasto è l’inventario delle proprietà immobiliari- terreni o fabbricati che siano- esistenti sul territorio nazionale, atto ad accertare il reddito di ciascun immobile per determinarne le relative imposte.
Così si evince dal Regio decreto n. 3682 del 1886, che regola il riordinamento fondiario e rappresenta la vera e propria base del nostro catasto.
Da quel decreto molti anni sono passati, e molti sono stati i mutamenti avvenuti in questo settore, compreso un nuovo tipo di approccio professionale richiesto dall’attuale sistema catastale.
Chi opera da tempo in tale ambito ricorda certamente quando la documentazione catastale conservata presso l’allora Ufficio Tecnico Erariale, necessaria per redigere un atto di aggiornamento, era completamente cartacea; quando fare una visura significava cercare mappe e registri confidando nella buona sorte di reperirli al loro posto, e consultare poi pagine ingiallite dal tempo trascrivendo a mano i dati ricercati.
E che dire di tutti gli elaborati tecnici da tracciare con l’inchiostro di china con i relativi modelli a corredo da compilare accuratamente a mano?
Sarebbe sufficiente una fugace visita negli archivi catastali per rendersi conto di quanto lavoro sia stato svolto e che grande pezzo di storia vi sia contenuto.
Ma ora siamo nell’era telematica, tutto è cambiato, siamo completamente- o quasi- informatizzati.
E la figura del geometra in questo nuovo contesto catastale come si è collocata?
E’ rimasta fondamentale, concreta, da sempre presente con costante impegno per una gestione ottimale e mirata del territorio e, nel caso specifico, con una professionalità nel merito che nessuno può certo disconoscere e che, anzi, attualmente, è diventata più specifica e di livello più elevato.
In un’epoca in cui è abbastanza evidente che in alcuni settori dell’attività professionale tecnica vi è la necessità di una più accentuata specializzazione, anche la pratica catastale richiede un vero e proprio aggiornamento continuo: sia per le procedure sempre in mutamento, sia per le strumentazioni e le dotazioni dei nostri studi, che devono necessariamente seguire il processo di miglioramento delle tecnologie, e un nuovo modo di lavorare.
In questo scenario constatiamo pure che la responsabilità professionale in materia catastale è nel tempo aumentata.
Siamo noi infatti che- per esempio – decidiamo come “classare” un immobile nel momento in cui presentiamo una denuncia al catasto urbano, e lo facciamo sulla base delle nostre specifiche conoscenze tecniche, in conformità con quanto prescritto dalla vigente legislazione.
Il catasto ha poi la facoltà di controllare ciò che abbiamo inoltrato, nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della denuncia, e quindi validare o, al contrario, modificare i dati di classamento, compreso quindi la rendita catastale che abbiamo proposto.
Con tutte le conseguenze del caso che ricadranno sulla proprietà.
In questa materia quindi, non si può improvvisare.
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